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Arriva la parola fine sulla vicenda Sassuolo. Il Collegio di Garanzia dello Sport, al termine della sessione di udienze della Prima Sezione, presieduta dal prof. avv. Mario Sanino, ha assunto le seguenti determinazioni:
HA RESPINTO il ricorso (iscritto al R.G. n. 67/2016) presentato, il 17 novembre 2016, dalla società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Società Delfino Pescara 1936 S.p.a. per l’impugnazione della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale presso la FIGC (C.U. n. 030/CSA del 18 ottobre 2016), di rigetto del reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (pubblicata con C.U. n. 24 del 30 agosto u.s.), che ha irrogato, in capo alla società ricorrente, ex art. 17, comma 5, lett. a), del Codice della Giustizia Sportiva FIGC, la sanzione della perdita della gara Sassuolo-Pescara, disputatasi il 28 agosto u.s., con il risultato di 0-3 in favore del Pescara, per l’asserita non osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa federale (C.U. n. 83/A del 20/11/2014), che impone, ai fini della utilizzabilità di un calciatore, l’inserimento dello stesso nell’ambito della cosiddetta “lista dei 25”, da comunicarsi alla Lega, a mezzo pec, entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara.
Ha, altresì, condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente (Federazione Italiana Giuoco Calcio e della società Delfino Pescara 1936 s.p.a.)
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Inserita il: 09/01/2017
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